Per semplificare le informazioni alla la rete di aziende tessili del territorio Italiano che vorranno essere di supporto con la produzione di protezioni facciali, nel periodo di emergenza COVID-19, si riporta uno stralcio della Circolare del Ministero della salute 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P , emanata il 18 marzo.
A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto in particolare di quanto previsto dagli art. 15 e 16 del medesimo, si ritiene opportuno fornire, per quanto di competenza, alcuni elementi interpretativi.
Forniture mascherine per gli operatori sanitari
La normativa introdotta prevede una deroga eccezionale e temporalmente limitata al perdurare dello stato di emergenza ed è finalizzata a semplificare le procedure autorizzatorie per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI, indispensabili in particolare per gli operatori sanitari (Art. n. 15).
Fornitura di mascherine per i lavoratori (distanza inferiore ad 1 metro)
All’Art. 16 recanti “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”, si dichiara che: per i lavoratori che “… nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.
Il comma in questione, riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall’accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., e si sottolinea che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.
Fornitura di mascherine per la collettività (1 metro di distanza)
Il successivo comma 2 dell’Art. 16 , consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale ( 1 metro) e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.
Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.
Riepilogando
I produttori di mascherine per la collettività non hanno obbligo di seguire ’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Mentre i produttori delle mascherine per i lavoratori che non possono mantenere la distanza di un metro e per gli operatori sanitari devono seguire le disposizioni dell’Art. 15.
Si riporta per completezza l’Art. 15 D.L. 17 marzo 2020 n. 18
Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale
… è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”, ai commi 2 e 3 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità (per le mascherine) o all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla validazione.
L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente.
Si tratta di una norma che, in ragione dell’attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore autocertifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva verifica dell’ISS e dell’INAIL a seconda dei casi.
L’ultimo comma dell’art. 15 disciplina l’ipotesi in cui le mascherine o i DPI non risultino conformi alle vigenti norme. In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore “cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.
Indirizzi utili
Sul sito dell’ISS potete trovare la procedura per avere l’autorizzazione alla produzione di mascherine per gli operatori sanitari e i lavoratori (distanza inferiore al metro).
Contatto : mascherinecovid-19@pec.iss.it
La circolare del Ministero della salute 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P del 18 Marzo è consultabile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null.