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Disegno di legge di delegazione europea 2019

Oggi in Senato si è tenuto in sede consultiva l’esame congiunto del ddl 1721 (Legge di delegazione europea 2019) e delle relazioni programmatica e consuntiva  sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea rispettivamente per gli anni 2020 e 2019.
Qui di seguito il testo di cui è stata relatrice la senatrice Barbara Floridia.

Il disegno di legge di delegazione europea 2019 reca la delega al Governo per il recepimento di direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea. Esso si compone di 20 articoli, nei quali sono stabiliti principi e criteri specifici di delega per dare attuazione ad alcune delle 33 direttive contenute nell’allegato e per adeguare la normativa nazionale a 14 regolamenti europei.

Per i profili di interesse della Commissione, l’articolo 5 detta i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II), sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili.

L’articolo delega il Governo a prevedere, previa intesa con la Conferenza unificata Stato Regioni città e autonomie locali, su proposta del Ministero dello sviluppo economico e nell’ambito degli obiettivi indicati nel Piano nazionale integrato per l’energia e il clima (PNIEC), una disciplina per la definizione delle superfici e delle aree idonee e non idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili. La definizione deve avvenire nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, nonché delle specifiche competenze dei Ministeri coinvolti (MIBACT; MIPAAF, MAATM), privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate e aree non utilizzabili per altri scopi, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili (lettera a). Si indica poi il criterio di individuare procedure abilitative semplificate e di riordinare la normativa vigente in materia di configurazioni per l’autoconsumo, per favorire la realizzazione di tutti i sistemi di autoconsumo, anche collettivi, da fonti da energia rinnovabili(FER) (lett. b) e c). La norma di delega prevede di adottare misure per favorire l’installazione di impianti di produzione di energia da FER negli edifici esistenti (lettera e) ed individuare incentivi alla costituzione delle comunità di energia rinnovabile per la partecipazione di queste alla realizzazione degli impianti (lettera f)). Contestualmente, si prevede di adottare meccanismi per il monitoraggio degli effetti della diffusione dell’autoconsumo. Si prevede l’adozione di misure per agevolare il massimo utilizzo dell’energia da FER, anche favorendo la diffusione e l’uso di sistemi di accumulo, compresi i veicoli elettrici, e le connesse esigenze di ricerca e sviluppo; criteri direttivi concernono poi il prevedere misure di incentivazione per la trasformazione ad uso plurimo di invasi, traverse e dighe esistenti, promuovendone, ove compatibile con gli altri usi, anche l’utilizzo energetico nonché l’aggiornare e potenziare i meccanismi vigenti di sostegno alle fonti rinnovabili, ivi inclusi gli interventi a favore dello sviluppo tecnologico e industriale, in coerenza con le esigenze di tutela ambientale, con semplificazione della gestione degli impianti di piccola taglia e in coordinamento con le disposizioni agevolative per l’autoconsumo,

anche favorendo la sostituzione di impianti obsoleti e incentivando quelli tecnologicamente avanzati per la riduzione dei gas di scarico e dei particolati inquinanti, promuovendo larealizzazione di impianti fotovoltaici su edifici esistenti, ed anche al fine della completa rimozione dell’eternit o dell’amianto (lett. i) ed l)). Si prevede di introdurre misure per la promozione dell’utilizzo energetico di biomasse legnose, nel quadro della gestione forestale sostenibile, in coerenza con le esigenze ambientali nonché di promuovere l’utilizzo delle risorse rinnovabili disponibili in mare, previa identificazione delle aree idonee e la razionalizzazione dei procedimenti di rilascio delle concessioni demaniali e delle autorizzazioni, nel rispetto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio. Uno specifico criterio indica di semplificare e stimolare il ricorso a strumenti, aggiuntivi ai meccanismi di incentivazione economica, per incrementare il consumo di energia da fonti rinnovabili e per la valorizzazione e l’incremento della produzione del parco di impianti a fonti rinnovabili esistente, fatto salvo quanto previsto circa le competenze regionali in materia di concessioni di grandi derivazioni d’acqua per uso idroelettrico ai sensi dell’articolo 11-quater D.L. n. 135/2018 (lett. m) e o)).

L’articolo 12 detta poi i principi e criteri di delega per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/944 relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica. Si indica di definire, in coerenza con le modalità e gli obblighi di servizio pubblico, la disciplina relativa alle comunità energetiche dei cittadini, ivi inclusi i servizi di efficienza energetica e di ricarica dei veicoli elettrici, valorizzando la rete elettrica esistente e assicurando un’adeguata partecipazione ai costi di sistema. Si ricorda che l’articolo 16 della direttiva 2019/944/UE introduce infatti la nozione di “comunità energetiche dei cittadini”, che si sostanzia in un soggetto giuridico fondato sulla partecipazione volontaria e aperta di persone fisiche, autorità locali o piccole imprese, avente lo scopo principale di offrire ai suoi membri o soci o al territorio in cui opera benefici ambientali, economici o sociali.

L’articolo 7 reca i principi e criteri direttivi che per l’attuazione della direttiva (UE) 2019/633 che ha dettato nuove disposizioni per contrastare le pratiche commerciali sleali nella filiera agricola e alimentare. Si prevede, oltre a coordinare la normativa vigente con le disposizioni europee in materia, che i contratti di cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore e delle cessioni con contestuale consegna e pagamento del prezzo pattuito, siano stipulati obbligatoriamente in forma scritta, prevedendo divieti volti a contrastare pratiche commerciali sleali vietate, con la previsione quale criterio di delega di introdurre sanzioni efficaci e proporzionate.

L’articolo 14 reca poi una delega per l’adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del regolamento (UE) 2016/429 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 marzo 2016, concernente le malattie animali trasmissibili nonché modifiche ed abrogazioni di taluni atti in materia di sanità animale. La relazione illustrativa del disegno di legge in esame osserva che il suddetto regolamento (UE) 2016/429, recante un nuovo quadro giuridico generale in materia di sanità animale, modifica o abroga circa cinquanta atti europei precedenti, e che il quadro normativo nazionale in materia è costituito da una molteplicità di provvedimenti di varia natura, alcuni anche molto risalenti. Tra i princìpi e criteri direttivi specificamente previsti si segnalano: l’adeguamento ed il coordinamento delle disposizioni nazionali vigenti in materia di sanità e benessere animale alle disposizioni del suddetto regolamento (UE) 2016/429 e dei relativi regolamenti delegati e di esecuzione, con abrogazione espressa delle norme nazionali incompatibili; l’individuazione del Ministero della salute quale autorità competente veterinaria centrale, responsabile del coordinamento delle autorità competenti regionali e locali in materia di programmazione ed esecuzione dei controlli ufficiali e delle altre attività ufficiali previste dal suddetto regolamento; l’individuazione, previo accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, delle modalità, uniformi sul territorio nazionale, per porre in essere le misure di emergenza, in attuazione degli articoli 257 e 258 del regolamento (UE) 2016/249, relativi, rispettivamente, alle misure di emergenza che deve adottare lo Stato membro nel cui territorio sia insorto un focolaio di una malattia elencata o di una malattia emergente, o un pericolo, ed alle misure di emergenza che deve adottare uno Stato membro diverso da quello in cui sia insorto il focolaio o il pericolo. Le modalità in esame concernono la ridefinizione della composizione e delle funzioni del Centro nazionale di lotta ed emergenza contro le malattie animali e la definizione di una rete tra i responsabili dei servizi veterinari, individuati dalle regioni e dalle province autonome, coordinata dal Capo dei servizi veterinari nazionali, diretta a organizzare e razionalizzare le misure di emergenza in materia.

L’articolo 19 delega il Governo ad adottare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della legge, uno o più decreti legislativi per l’adeguamento della normativa nazionale ai regolamenti (UE) 2019/943 e 2019/941 in materia di energia elettrica. In base al comma 2, nell’esercizio della delega il Governo osserva, oltre ai princìpi e criteri direttivi generali di cui all’articolo 32 della legge n. 234 del 2012, anche i princìpi e criteri direttivi di riordinare, coordinare e aggiornare le disposizioni nazionali al fine di adeguarle alle disposizioni dei regolamenti europei, con abrogazione espressa delle disposizioni incompatibili, nonché di stabilire, in caso di mancato rispetto degli obblighi previsti dal regolamento (UE) 2019/943, l’irrogazione da parte dell’Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente di sanzioni amministrative pecuniarie effettive, proporzionate e dissuasive. Si ricorda che il regolamento (UE) n. 2019/943 sul mercato interno dell’energia elettrica riesamina le regole e i principi del mercato interno dell’elettricità dell’UE per garantire che sia ben funzionante, competitivo e senza distorsioni; esso supporta inoltre la decarbonizzazione del settore energetico dell’UE e l’eliminazione degli ostacoli agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e fa parte del pacchetto Energia pulita per tutti gli europei.

In relazione alle Direttive in recepimento riportate nell’allegato A al disegno di legge di delegazione, oltre alla menzionata direttiva (UE) 2018/2001 (cd. RED II) sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, già menzionata con riferimento all’articolo 5 del testo, si segnala per gli aspetti di competenza la direttiva (UE) 2019/883 (n. 18 dell’Allegato) che ha l’obiettivo di proteggere l’ambiente marino dagli effetti negativi degli scarichi dei rifiuti delle navi che utilizzano porti situati nel territorio dell’Unione e di garantire nel contempo il buon funzionamento del traffico marittimo, migliorando la disponibilità e l’uso degli impianti portuali di raccolta dei rifiuti delle navi. La direttiva intende allineare la legislazione dell’UE alla Convenzione internazionale per la prevenzione dell’inquinamento causato da navi (“convenzione MARPOL”), la quale stabilisce i divieti generali relativi agli scarichi delle navi in mare, nonché le condizioni alle quali alcuni tipi di rifiuti possono essere scaricati nell’ambiente marino. La direttiva si applica a tutte le navi, indipendentemente dalla loro bandiera, che fanno scalo o che operano in un porto di uno Stato membro, a esclusione delle navi adibite a servizi portuali (ai sensi dell’art. 1, par. 2, del regolamento (UE) 2017/352), e con l’eccezione delle navi militari da guerra, delle navi ausiliarie o di altre navi possedute o gestite da uno Stato e impiegate, al momento, solo per servizi statali a fini non commerciali. Tra gli obblighi posti in capo agli Stati membri si segnala la previsione di impianti portuali di raccolta che dispongano della capacità di ricevere i tipi e i quantitativi di rifiuti delle navi che abitualmente utilizzano tale porto, con tariffe stabilite per il conferimento che non creino un disincentivo all’uso degli impianti portuali di raccolta da parte delle navi, prevedendo che gli impianti portuali di raccolta gestiscano i rifiuti delle navi in un modo ambientalmente compatibile, conformemente alla direttiva 2008/98/CE e ad altre pertinenti leggi nazionali e dell’Unione sui rifiuti. La direttiva prevede inoltre che i sistemi di recupero dei costi non dovranno costituire un incentivo per le navi a scaricare i loro rifiuti in mare, delineando a tale scopo un sistema a tariffa indiretta, indipendentemente dal conferimento o meno dei rifiuti agli impianti portuali di raccolta, con riguardo anche ai settori della pesca e della navigazione da diporto, dettando previsioni sulle tariffe e sulla relativa differenziazione, sulla base di categoria, tipo e dimensioni della nave e natura pericolosa dei rifiuti, prevedendo tariffe ridotte per le navi adibite al commercio marittimo a corto raggio nonché che dimostrino di produrre minori quantità di rifiuti e di gestire tali rifiuti in modo ambientalmente sostenibile. Il termine per il recepimento è fissato al 28 giugno 2021

Si segnala poi la direttiva (UE) 2019/904 (n. 20 dell’Allegato): essa è volta a prevenire e a ridurre l’impatto sull’ambiente di determinati prodotti in plastica e a promuovere una transizione verso un’economia circolare introducendo un insieme di misure specifiche che includono un divieto a livello dell’UE sull’utilizzo di prodotti in plastica monouso ogniqualvolta sono disponibili alternative. La direttiva sancisce il divieto di alcuni prodotti di plastica come posate, piatti, cannucce, bastoncini cotonati. Gli Stati membri sono tenuti ad adottare misure per ridurre il consumo di alcuni prodotti in plastica monouso per i quali non esiste alternativa, quali tazze per bevande, inclusi i relativi tappi e coperchi e contenitori per alimenti destinati al consumo immediato e a monitorare il consumo di tali prodotti monouso e le misure adottate riferendo alla Commissione europea sui progressi compiuti, prevedendo poi una riduzione quantitativa ambiziosa e duratura del consumo di questi prodotti entro il 2026. Si fissa poi un obiettivo di raccolta pari al 90% per il riciclaggio di bottiglie di plastica entro il 2029 (con un obiettivo intermedio del 77% entro il 2025) e si stabilisce che la produzione di queste bottiglie debba prevedere un contenuto di almeno il 25% di plastica riciclata a partire dal 2025 per le bottiglie in PET e il 30% a partire dal 2030 per tutte le bottiglie. La direttiva definisce inoltre dei requisiti di marcatura al fine di comunicare, per una serie di prodotti, alcune informazioni riguardanti le modalità corrette di gestione del rifiuto per il prodotto o, per lo stesso prodotto, le forme di smaltimento dei rifiuti da evitare, nonché la presenza di plastica nel prodotto e la conseguente incidenza negativa sull’ambiente della dispersione, definendo le responsabilità dei produttori e la racconta dei dati con la previsione di misure di sensibilizzazione per alcuni tipi di prodotti. Si definiscono prescrizioni per gli Stati membri volte a garantire che siano messe in atto disposizioni sulla responsabilità estesa del produttore anche per gli attrezzi da pesca contenenti plastica, nonché per informare i consumatori e incentivarli ad adottare comportamenti responsabili al fine di ridurre la dispersione dei rifiuti con plastica. Il termine per il recepimento è fissato al 3 luglio 2021, salvo alcune eccezioni, prevedendo che le disposizioni riguardanti i requisiti di progettazione del prodotto per le bottiglie dovranno essere recepite a partire dal 3 luglio 2024 e le misure relative alla responsabilità estesa del produttore a partire dal 31 dicembre 2024.

In ordine alle direttive, si segnala infine la previsione della direttiva (UE) 2019/1161 (n. 30 dell’Allegato) che promuove soluzioni per la mobilità pulita negli appalti pubblici. Essa interviene sulla direttiva 2009/33/CE, che, al fine di stimolare il mercato dei veicoli adibiti al trasporto su strada puliti e a basso consumo energetico aveva integrato la normativa dell’Ue sugli appalti pubblici orizzontali e aggiunto criteri di sostenibilità. Il nuovo titolo previsto fa esplicito riferimento al sostegno della mobilità a basse emissioni. Si prevede che gli Stati membri informino la Commissione europea sulle misure adottate per dare attuazione alla direttiva entro il 2 agosto 2022 e che presentino una relazione in merito entro il 18 aprile 2026 e successivamente ogni tre anni; la Commissione europea si prevede riesamini la direttiva entro il 31 dicembre 2027 ed il termine per il recepimento è fissato al 2 agosto 2021.

Sono altresì all’esame il Doc. LXXXVI, n. 3 (Relazione programmatica sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea per l’anno 2020) ed il Doc. LXXXVII, n. 3 (Relazione consuntiva sulla partecipazione dell’Italia all’Unione europea, relativa all’anno 2019).

La relazione consuntiva ricostruisce l’impegno e il contributo dell’Esecutivo italiano nel 2019 per lo sviluppo del processo di integrazione europea e la definizione del nuovo assetto istituzionale dell’Unione nonché per l’attuazione delle varie politiche di settore. Il testo si articola in quattro parti, relative, rispettivamente, allo sviluppo del processo di integrazione europea e le questioni istituzionali, alle principali politiche orizzontali e settoriali, all’attuazione delle politiche di coesione economica, sociale e territoriale ed infine al coordinamento nazionale delle politiche europee.

Per i profili inerenti l’ambiente, il capitolo sei della parte seconda è dedicato alla materia ambientale, trattando l’attuazione della strategia sull’economia circolare e le politiche sul clima energia, e richiamando l’azione del governo per la partecipazione attiva al processo di definizione delle regole tecniche necessarie alla piena operatività dell’accordo di Parigi. Il paragrafo si sofferma sugli sviluppi della COP 25 e sugli obiettivi prioritari per il governo dal fine di progredire sull’azione per la difesa del clima. Si richiama il quadro dei provvedimenti adottati a livello europeo in materia, richiamando altresì le politiche di riduzione dei gas ad effetto serra anche nel settore dei trasporti nell’ottica di una progressiva decarbonizzazione del settore. Inoltre in ordine all’impegno riguardante il monitoraggio delle foreste italiane, il governo evidenzia la finalizzazione delle attività per la realizzazione del primo rapporto nazionale sullo stato delle foreste in Italia (Raf Italia). Il documento si sofferma sul settore della tutela della biodiversità, richiamando le azioni intraprese dal governo per il contrasto al commercio illegale della fauna e della flora a minaccia di estinzione, trattando altresì le politiche per lo sviluppo sostenibile e quelle ambientali nel quadro finanziario pluriennale 2021 2027, evidenziando al riguardo la necessità di sforzi maggiori per un efficace ‘climate-tracking’, volto a garantire la verifica di una spesa effettiva ambientalmente orientata. Il capitolo sette è dedicato alla tematica dell’energia con riferimenti all’energia rinnovabile e all’efficienza energetica (par. 7.2) nonché al mercato interno del gas naturale (par. 7.3), mentre riferimenti alle tematiche di protezione ambientale sono contenuti altresì nel capitolo 8 riferito al settore dei trasporti, anche con riferimento al trasporto aereo e alla integrazione del sistema europeo di regolazione delle emissioni ETS.

Si segnala inoltre la parte quarta dedicata al coordinamento nazionale delle politiche europee, che tratta del contenzioso dinanzi alla corte di giustizia dell’Unione Europea e il tema delle procedure di infrazione pendenti, che riporta in materia ambientale il dato di 21 infrazioni, in relazione alle quali il documento ricorda come le tematiche in rilievo frequentemente coinvolgono le competenze dei diversi livelli amministrativi regionali e locali, evidenziando l’attuale impegno del governo ad un coordinamento tra amministrazioni centrali e locali nel dialogo con la commissione europea.

In ordine alla relazione programmatica, si ricorda che il programma della Commissione europea per il 2020 ribadisce la centralità del green deal europeo per mitigare il riscaldamento globale e rendere l’Unione europea climaticamente neutra entro il 2050, prospettando interventi in tutti i settori produttivi. In tale ambito la Commissione prevede l’adozione di una legge europea per il clima, che traduca l’obiettivo della neutralità climatica entro il 2050 in un impegno giuridicamente vincolante, rivedendo anche gli obiettivi climatici intermedi da raggiungere entro il 2030, con una riduzione di emissioni di gas serra di almeno il 50-55 per cento rispetto ai livelli del 1990 e presentare una nuova strategia di adattamento ai cambiamenti climatici. Si segnala poi il riferimento all’attuazione del piano di investimenti per un’Europa sostenibile con una nuova strategia in materia di finanza sostenibile; il green deal europeo si prefigge in tal senso di mobilitare, attraverso il bilancio dell’UE e gli strumenti associati, come il programma InvestEU ed un fondo per una transizione giusta, un sostegno alle regioni ed ai settori produttivi maggiormente colpiti dalla transizione per la loro dipendenza da combustibili fossili o da processi industriali altamente inquinanti. Per quanto riguarda la decarbonizzazione e la produzione e l’uso di energia, l’Italia ha raggiunto l’obiettivo nazionale di soddisfare il 17% del proprio fabbisogno energetico con le energie rinnovabili entro il 2020. Il documento si sofferma sul tema della attuazione della strategia sull’economia circolare, sottolineando la necessità di valorizzare la circolarità quale priorità trasversale alle diverse politiche. Segnala poi, in materia di politiche per lo sviluppo sostenibile, il tema della tutela della biodiversità e di una nuova strategia forestale, recando poi il riferimento alla integrazione del capitale naturale nelle politiche.

Infine, va menzionato come il Governo, con riferimento ai negoziati sul Quadro finanziario pluriennale per il periodo 2021-2027, sottolinea l’impegno in materia di mitigazione dei rischi idrogeologici e prevenzione dei rischi, richiamando il programma LIFE ed il tema della sinergia tra programmi di finanziamento al fine di affrontare le sfide della crescita sostenibile nel lungo periodo.

 

 

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