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Produzione di dispositivi facciali “mascherine”. Semplifichiamo.

Per semplificare le informazioni alla la rete di  aziende tessili del territorio Italiano che vorranno essere di supporto con la produzione di protezioni facciali, nel periodo di emergenza COVID-19, si riporta uno stralcio della Circolare del Ministero della salute 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P , emanata  il 18 marzo.

A seguito dell’entrata in vigore del D.L. 17 marzo 2020, n. 18, tenuto conto in particolare di quanto previsto dagli art. 15 e 16 del medesimo, si ritiene opportuno fornire, per quanto di competenza, alcuni elementi interpretativi.

Forniture mascherine per gli operatori sanitari

La normativa introdotta prevede una deroga eccezionale e temporalmente limitata al perdurare dello stato di emergenza ed è finalizzata a semplificare le procedure autorizzatorie per la produzione di mascherine chirurgiche ad uso medico (DM) e dei DPI,  indispensabili in particolare per gli operatori sanitari (Art. n. 15).

Fornitura di mascherine per i lavoratori (distanza inferiore ad 1 metro)

All’Art. 16 recanti “Ulteriori misure di protezione a favore dei lavoratori e della collettività”, si dichiara che: per i lavoratori che “… nello svolgimento della loro attività sono oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro, sono considerati dispositivi di protezione individuale (DPI), di cui all’articolo 74, comma 1, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.81, le mascherine chirurgiche reperibili in commercio, il cui uso è disciplinato dall’articolo 34, comma3, del decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9”.

Il comma in questione, riguarda segnatamente i lavoratori interessati dall’accordo fra Governo e parti sociali sulle misure di contenimento della diffusione del coronavirus in tutti i luoghi di lavoro, siglato il 14 marzo u.s., e si sottolinea  che sono “oggettivamente impossibilitati a mantenere la distanza interpersonale di un metro”.

Fornitura di mascherine per la collettività (1 metro di distanza)

 Il successivo comma 2 dell’Art. 16 ,  consente a tutti gli individui presenti sul territorio nazionale, a cui è comunque richiesto di rispettare le disposizioni in tema di distanziamento sociale ( 1 metro)  e le altre regole precauzionali introdotte in ragione dell’emergenza Covid-19, di utilizzare, a scopo precauzionale, mascherine filtranti che per la loro destinazione non si configurano né come DM né come DPI.

Sempre in relazione a detta fattispecie, si rammenta l’assoluta necessità che i produttori delle mascherine da ultimo citate garantiscano che le stesse non arrechino danni o determinino rischi aggiuntivi per gli utilizzatori secondo la destinazione d’uso prevista dai produttori. A tali prodotti non si applicano le procedure valutative di cui all’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18.

Riepilogando

I produttori di mascherine per la collettività non hanno obbligo di seguire  ’art. 15 del D.L. 17 marzo 2020, n. 18. Mentre i produttori delle mascherine per i lavoratori che  non possono mantenere la distanza di un metro e per gli operatori sanitari devono seguire le disposizioni dell’Art. 15.

Mascherine

Mascherine

Si riporta per completezza l’Art.  15  D.L. 17 marzo 2020 n. 18

Disposizioni straordinarie per la produzione di mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale

… è consentito produrre, importare e immettere in commercio mascherine chirurgiche e dispositivi di protezione individuale in deroga alle vigenti disposizioni”, ai commi 2 e 3 prevede che i produttori e gli importatori delle mascherine chirurgiche o di DPI di cui al comma 1, e coloro che li immettono in commercio i quali intendono avvalersi della deroga ivi prevista, inviano all’Istituto superiore di sanità (per le mascherine) o all’INAIL (per i DPI), una autocertificazione nella quale, sotto la propria esclusiva responsabilità, ne attestano le caratteristiche tecniche e dichiarano che i prodotti rispettano i requisiti di sicurezza di cui alla vigente normativa. Entro e non oltre 3 giorni dalla citata autocertificazione, le aziende produttrici e gli importatori devono altresì trasmettere all’Istituto competente ogni elemento utile alla validazione.

L’ISS e l’INAIL, nel termine di 3 giorni dalla ricezione di quanto indicato, si pronunciano circa la rispondenza dei prodotti alla normativa vigente.

Si tratta di una norma che, in ragione dell’attuale stato di emergenza, mira a consentire il celere avvio di produzioni e di importazioni di mascherine chirurgiche e DPI rispetto ai quali il produttore autocertifica la sussistenza dei requisiti di sicurezza, con successiva verifica dell’ISS e dell’INAIL a seconda dei casi.

L’ultimo comma dell’art. 15 disciplina l’ipotesi in cui le mascherine o i DPI non risultino conformi alle vigenti norme. In questo caso, impregiudicati gli effetti delle disposizioni in materia di autocertificazione, il produttore “cessa immediatamente la produzione e all’importatore è fatto divieto di immissione in commercio”.

Indirizzi utili

Sul sito dell’ISS potete trovare la procedura per avere l’autorizzazione alla produzione di mascherine per gli operatori sanitari e i lavoratori (distanza inferiore al metro).

Contatto : mascherinecovid-19@pec.iss.it

La  circolare  del Ministero della salute 0003572-18/03/2020-GAB-GAB-P del 18 Marzo è consultabile sul sito del Ministero della salute al seguente indirizzo: http://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=73706&parte=1%20&serie=null.

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